Navigazione da diporto, pesca, esercizio della Navigazione Interna
Articolo 1291
Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto
Il ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, determina i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli 213 e 214.
Articolo 1292
Antiche concessioni di pesca
I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una indennità. I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiarano l'estinzione o la decadenza sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato.
Articolo 1293
Servizi soggetti a concessione
Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al Ministero per le comunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. Il ministro per le comunicazioni può rilasciare al richiedente un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.
Articolo 1294
Servizi soggetti ad autorizzazione
Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna, devono presentare all'ispettorato compartimentale, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. L'ispettorato compartimentale può rilasciare al richiedente una autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.
Articolo 1295
Trasporto per conto proprio
La nave provvista del certificato provvisorio di cui all'articolo 1286 può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato medesimo.
Articolo 1296
Validità dei documenti provvisori
La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 1293, 1294 è stabilita dal ministro per le comunicazioni.