Della proprietà dell'aeromobile
Articolo 861
Norme applicabili all'aeromobile
In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono soggetti alle norme sui beni mobili.
Articolo 862
Pertinenze e parti separabili
Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile.
La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.
Il motore è considerato parte separabile.
Articolo 863
Regime delle pertinenze di proprietà aliena e diritti dei terzi sulle pertinenze
Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di proprietà aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono regolati negli articoli 247, 248. Agli effetti previsti in detti articoli, l'indicazione sul certificato d'immatricolazione tiene il luogo di quella sull'inventario di bordo.
Articolo 864
Forma degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorità consolare.
Articolo 865
Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
Articolo 866
Ufficio competente ad eseguire la pubblicità
La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.
Articolo 867
Forma del titolo per la pubblicità
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'art. 2657 del codice civile.
Articolo 868
Documenti per la pubblicità
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.
Articolo 869
Esibizione del certificato di immatricolazione
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo 31
precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.
Se, trovandosi l’aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d’immatricolazione, l’ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all’autorità consolare del luogo nel quale l’aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l’annotazione sul certificato d’immatricolazione.
Articolo 870
Esecuzione della pubblicità
Per l'esecuzione della pubblicità si applica l'articolo 256.
Il contenuto della nota è trascritto nel registro ove l'aeromobile è immatricolato.
Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.
Articolo 871
Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel Registro aeronautico nazionale.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
Articolo 872
Comproprietà dell'aeromobile
Quando l'aeromobile appartiene per quote a più persone, si applicano gli articoli 259 e 264.
Articolo 873
Vendita di quota dell'aeromobile a stranieri
Il comproprietario dell'aeromobile non può, senza il consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri.